lunedì 20 giugno 2011

CIRCOLARE INFORMATIVA LETTERE FISCO REDDITOMETRO


CIRCOLARE INFORMATIVA 36/2011 DEL 14 GIUGNO 2011

Ai gentili LETTORI
Loro sedi
OGGETTO: Redditometro: le lettere del Fisco ai contribuenti

La presente Circolare per informare i lettori del blog, sull’avvio da parte dell’Agenzia Entrate della campagna “Redditometro” con l’invio delle lettere ai Contribuenti Italiani che risultano aver sostenuto nel corso dell’anno 2009 eccessive rispetto al quanto dichiarato per tale periodo d’imposta.

PREMESSA
Le nuove normative sul rafforzamento del sistema induttivo di determinazione del reddito, chiamato appunto “redditometro” sono uno dei punti fondamentali messi in campo dalle Autorità Fiscali per cercare di arginare il fenomeno dell’evasione fiscale.
Replicando l’iniziativa adottata in passato per gli studi di settore, con l’intento di “invogliare” coloro che presentano livelli di spesa più elevati di quanto dichiarato a “rivedere” in aumento il contenuto della loro dichiarazione dei redditi dello scorso anno, attraverso il meccanismo della “dichiarazione integrativa”, sono in corso di spedizione lettere ai contribuenti interessati.
Oggetto della lettera sono i redditi del 2009 che risultano troppo bassi rispetto alla spese sostenute dal contribuente in tale periodo d’imposta.

SPESE AL VAGLIO DEL FISCO
Le spese su cui il Fisco si concentra al fine di individuare il reale reddito del contribuente sono costituite da:
* TERRENI E FABBRICATI
Acquisto in Italia o all'estero,
Mutui,
Pagamento canoni d locazione,
Spese per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

* MEZZI DI TRASPORTO
Acquisto imbarcazione,
Acquisto aeromobile,
Acquisto autoveicoli,
Spese di mantenimento;

PREVIDENZA E ASSICURAZIONI
Spese per polizze assicurative,
Versamenti per contributi previdenziali,
Versamenti per contributi previdenziali lavoratori domestici;

MOVIMENTI FINANZIARI
Acquisto titoli o azioni,
Conferimenti di denaro in società,
Apporto di denaro in associazione in partecipazione,
Movimenti finanziari verso l'estero;

OPERE D’ARTE
Acquisto presso gallerie d'arte di beni quali quadri, sculture, gioielli e
orologi;

TEMPO LIBERO E ISTRUZIONE
Spese per il tempo libero: viaggi, circoli esclusivi, centri di benessere, e
Equitazione,
Spese per l'istruzione di elevato importo (superiore a 5mila euro).

Se nel corso del 2009 avete sostenuto spese di questa tipologia e se tali spese risultano troppo elevate rispetto al reddito dichiarato potreste essere sotto l’attenzione del Fisco.

Il nostro consiglio è quello di non procedere con risposte affrettate, il contribuente interessato dovrà valutare con attenzione, meglio con l’ausilio di un professionista, gli elementi in Suo possesso per giustificare eventuali scostamenti e la miglior strategia difensiva.

E’ necessario ricordare che le “lettere” non hanno alcun valore di accertamento, sono solo una nota informativa, di cui comunque bisognerà tenere conto.

Lo studio rimane a disposizione di coloro che ne avessero necessità.





Fac simile della lettera


Gentile contribuente
desideriamo offrirle alcuni elementi di valutazione concernenti la Sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.
Confrontando tale dichiarazione con le banche dati dell'agenzia delle Entrate risulterebbero delle spese apparentemente non compatibili con il reddito complessivo da lei indicato. La natura delle spese in questione è indicata nel prospetto allegato alla presente (ad esempio, "acquisto di autovetture", "acquisto di imbarcazioni da diporto", "spese per lavoro domestico").

Nel prospetto non è precisato l'ammontare delle spese, oltre che per ragioni di riservatezza, nel presupposto che Lei sia certamente a conoscenza delle spese significative che ha sostenuto in epoca ravvicinata (il 2009) . Ad ogni modo, ove ravvisasse errori o incongruenze nel prospetto allegato, può inviare una mail (dc.acc.commsint2009@agenziaentrate.it) o rivolgersi ai Centri di Assistenza Multicanale telefonando al numero 848.800.444.
Nel caso non vi fossero incongruenze è importante che Lei valuti la compatibilità del reddito complessivo dichiarato nel 2009 con le spese segnalate dal prospetto e con le altre spese, di diversa natura, da Lei sostenute nel 2009 (comprese quelle per l'ordinario sostentamento Suo e di eventuali familiari a Suo carico). Ciò in quanto, proprio a partire dai controlli relativi all'anno 2009, l'agenzia delle Entrate effettuerà una analoga valutazione e, in presenza di spese di ammontare complessivo significativamente superiore al reddito dichiarato, procederà ai necessari approfondimenti.

Più in particolare, Le potrà essere chiesto di dimostrare che la quota di spese eccedente, per almeno un quinto, il reddito complessivo dichiarato sia stata finanziata con redditi diversi da quelli posseduti nel 2009, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
In mancanza di tale dimostrazione, l'agenzia delle Entrate potrà procedere all'accertamento sintetico del reddito complessivo. Ciò sta a significare che le spese che eccedono, per almeno un quinto, il reddito complessivo dichiarato, saranno considerate come maggior reddito non dichiarato, con conseguente applicazione dell'imposta a esso applicabile e delle sanzioni per infedele dichiarazione (dal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa).




lunedì 6 giugno 2011

CIRCOLARE INFORMATIVA GIUGNO 2011 - CEDOLARE SECCA AFFITTI





Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile >

OGGETTO: CEDOLARE SECCA – CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 26 E 1 GIUGNO

La presente Circolare per informare i lettori del Blog sul contenuto della Circolare Agenzia Entrate pubblicata il 1 giugno 2011, su un argomento di forte interesse in questo periodo – la c.d. “cedolare secca” sugli affitti immobili ad uso abitativo.

FONTE NORMATIVA

L’art 3 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, concernente le “Disposizioni in materia di Federailismo Fiscale Municipale”, entrato in vigore il 7 aprile 2011, ha introdotto a partire dal 2011 un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.

La natura quindi dell’opzione è facoltativa ed è riservata ai locatori.

SOGGETTI INTERESSATI

La facoltà è riservata alle PERSONE FISICHE titolari di:
- diritto di proprietà
- di altro diritto reale di godimento

di UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE LOCATE che non agiscono nell’esercizio di attività di lavoro autonomo (arte e professioni) o impresa.

Pertanto se l’immobile ad uso abitativo fosse intestato ad una persona fisica ma facente parte della sua attività imprenditoriale, o fosse intestato ad una società immobiliare, seppur di natura abitativa, non potrebbe godere del regime della cedolare secca.

Il regime risulta applicabile solo con riferimento ai contratti aventi ad oggetto fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati alla tipologia abitativa catastale A (con esclusione degli A/10), ovvero per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa.

Sono esclusi gli immobili che pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in categoria catastale diversa.

Esulano dal campo i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo per finalità abitative.

Sono altresì esclusi dall’applicazione della norma, anche i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.

Sono compresi invece i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purchè risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo in conformità alle proprie finalità.

Nel caso in cui siano locati con il medesimo contratto due immobili abitativi, il locatore può chiedere l’applicazione della disciplina in commento, anche in relazione ad uno solo di essi.

Qualora invece il contratto avesse ad oggetto un immobile abitativo ed uno strumentale (a cui non è applicabile il regime della “cedolare secca”), il locatore potrà optare solo per il canone relativo all’immobile ad uso abitativo.
Nel caso in cui fosse previsto un canone unitario per entrambi gli immobili, la quota di canone riferibile all’immobile per il quale s’intende applicare la cedolare secca deve essere determinata ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità.

IMMOBILI COINTESTATI
Per gli immobili abitativi posseduti pro quota l’opzione per il regime può essere esercitata disgiuntamente da ciascun proprietario ed esplica effetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata.

Non è possibile esercitare l’opzione per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo oggetto di proprietà condominiale.

Il regime della cedolare secca può, quindi essere applicato anche in relazione ad una quota dell’immobile locato.

PRINCIPALI EFFETTI DELL'OPZIONE

Come detto si tratta di un regime opzionale che comporta un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario fondiario.

L’opzione può essere esercitata dal LOCATORE e produce effetti immediatamente anche per il conduttore, ESCLUDENDO per tutta la durata della stessa:

la tassazione IRPEF (secondo le ordinarie regole a scaglioni) del reddito derivante dalla locazione stessa e delle relative addizionali ;
• il pagamento dell’Imposta di Registro (in genere pari al 2% del canone pattuito);
• l’assolvimento dell’Imposta di Bollo (nella misura di 14,62 euro per foglio).

L’opzione comporta peraltro la sospensione per il periodo corrispondente alla durata della stessa, della facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone che derivino dall’applicazione degli indici di aggiornamento (es ISTAT) inclusa la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, anche se contrattualmente prevista.

La cedolare sostituisce le imposte di registro e bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.

L’opzione da parte del Locatore esplica effetti anche nei confronti del conduttore, il quale grazie a questo regime alternativo di tassazione, per tutta la durata dello stesso, non dovrà più:

- corrispondere la sua parte di imposta di registro (in genere il 50%);
- riconoscere l’adeguamento ISTAT annuale;
- pagare l’imposta di bollo.

L’opzione può essere revocata (sarà emanato in proposito un apposito provvedimento con il quale saranno chiarite le relative modalità).

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE

ATTENZIONE
ai sensi del comma 11 dell’art 3 l’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato PREVENTIVA comunicazione al conduttore con LETTERA RACCOMANDATA, con la quale comunica che rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La circolare precisa che “E’ esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore”.

Per il 2011, per i contratti già scaduti o risolti, già registrati, prorogati o con imposta di registro già versata alla data del 7.4.2011, deve ritenersi che la condizione richiesta dalla norma è rispettata se la rinuncia è comunicata al conduttore, con lettera raccomandata entro il 6 luglio 2011 (30 novembre nel caso versamento acconto in unica rata o se non è dovuto)

In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi.

Qualora in sede di proroga il locatore confermi l’opzione, dovrà rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo della proroga.

Il legislatore ha stabilito inoltre che le disposizioni concernenti la sospensione della facoltà di chiedere gli aggiornamenti del canone, non sono suscettibili di modifiche in via convenzionale tra le parti.

Nei casi di IMMOBILI POSSEDUTI IN COMPROPRIETA’ l’opzione esercitata da un solo locatore, comporta la rinuncia degli aggiornamenti anche per i comproprietari che non avessero optato per il regime della cedolare secca.

ALIQUOTA



L’aliquota della cedolare secca è stabilità nella misura del 21% (anche in caso di contratti a durata limitata).

L’aliquota è ridotta al 19% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art 1 comma1 lett a) e b) del DL 30.12.1998 n- 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.

Rientrano in detta previsione anche i contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

Nel caso di opzione per il regime fiscale della “cedolare secca”, il canone non potrà essere decurtato del 15% previsto ordinariamente per gli immobili concessi in locazione, ne di quello del 25% previsto per i fabbricati siti nei comuni di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, né dell’ulteriore abbattimento del 30% previsto dall’art 8 della L. 9 12 1998 n. 431.

ATTENZIONE è opportuno ricordare che il reddito derivante dai contratti per cui è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, non può essere comunque inferiore al reddito determinato ai sensi dell’art 37 c. 1 TUIR.



EFFETTI DELL'OPZIONE



L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con il regime dell’imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e, conseguentemente, non rilevino ai fini alla progressività delle aliquote IRPEF.

Il nuovo regime non influenza, tuttavia, l’attribuzione di altri benefici fiscali o l’accesso a prestazioni di natura sociale o assistenziale collegati alla situazione reddituale.

Il reddito soggetto a cedolare secca rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109.

QUANDO SI ESERCITA L'OPZIONE

A REGIME

In linea generale, l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Si ricorda che l’obbligo della registrazione deve essere adempiuto entro 30 giorni e decorre:
• per i contratti scritti, dalla data di formazione dell’atto o, se antecedente dalla data di esecuzione;
• per i contratti verbali, dalla data di inizio della loro esecuzione.

In caso di proroga, anche tacita, l’opzione deve essere esercitata entro il termine del versamento imposta di registro (30gg).

Con il decreto è stata introdotta una forma semplificata di registrazione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, con modello SIRIA.

ANNO 2011

Per l’anno 2011 sono previste diverse modalità di esercizio dell’opzione a seconda che il contratto, la relativa risoluzione o la proroga siano stati registrati o meno alla data del 7 aprile, data di entrata in vigore del decreto legislativo.

REGISTRAZIONE INTERVENUTA PRIMA DEL 7 APRILE 2011

Il regime può essere applicato a partire dal periodo d’imposta 2011, in particolare ai contratti in corso al 1 gennaio 2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione, prima del 7 aprile 2011.
L’imposta di registro e bollo già versate, non sono rimborsabili.

In questi casi, laddove sia già intervenuta la registrazione del contratto o sia già stata corrisposta l’imposta di registro per la risoluzione contratto, l’opzione è esercitabile in dichiarazione dei redditi (Unico 2012 redditi 2011).

Ciò presuppone che sia stata versata nel 2011 l’acconto della cedolare secca, laddove dovuta.


L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi può riguardare sia l’anno 2011 che il 2012.

Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca, dovrà comunque entro i termini previsti per il versamento della imposta di registro relativa a detta annualità esprime la relativa opzione con il modello 69.

REGISTRAZIONE CONTRATTI IN SCADENZA TRA IL 7 APRILE ED IL 6 GIUGNO 2011

La registrazione (anche per le proroghe) con l’eventuale esercizio dell’opzione, può essere effettuata entro il 6 giugno 2011.

REGISTRAZIONE A PARTIRE DAL 7 APRILE 2011

In questi casi l’opzione deve essere esercitata nei modi ordinari, quindi, in sede di registrazione del contratto con il modello SIRIA, o laddove ne ricordano i presupposti con il mod. 69.

VERSAMENTO ED ACCONTI

Il versamento è effettuato con le stesse modalità e nei medesimi termini dell’IRPEF (quindi con acconti e saldi).

In particolare gli acconti sono dovuti:

- per l’anno 2011 per l’85%
- a partire dal 2012 nella misura del 95%.

In sostanza:
• la prima rata pari al 40% dell’ammontare degli acconti dovuti (rispettivamente 85 e 95%) dovrà essere versata entro il 16 giugno o 16 luglio con maggiorazione del 40% (salvo slittamenti di norma);
• la seconda rata pari al 60% entro il 30 novembre
• in unica rata entro il 30 novembre se l’ammontare dovuto è inferiore a € 257,52.

L’acconto non è dovuto e l’imposta deve essere interamente versata a saldo se l’importo su cui calcolarlo non supera € 51,65.

Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto.

CODICE VERSAMENTO

I codici versamento da riportare nei modelli F24 sono:
- codice 1840 acconto prima rata;
- codice 1841 acconto seconda rata;
- codice 1842 saldo.

SANZIONI

L’aspetto sanzionatorio è indubbiamente l’aspetto più innovativo che porta alla luce l’intento del legislatore di far emergere gli affitti in nero.
Come noto l’omissione della registrazione del contratto è punita con la sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta.
Vale il principio della responsabilità solidale.
In particolare il legislatore ha voluto inasprire le sanzioni per i c.d. “contratti in nero”, che si potranno regolarizzare entro il 6 giugno 2011.
Dal 7 giugno entreranno in campo le nuove formule sanzionatorie.
In sostanza chi verrà scoperto a percepire un affitto non dichiarato dovrà:
- riconoscere all’inquilino un canone a prezzo di saldo, inferiore fino al 90% dei valori di mercato;
- per la durata di 4 anni, rinnovabili di altri 4 anni dalla registrazione del nuovo contratto (volontaria o d’ufficio).
- In sostanza il canone riconosciuto sarà pari al triplo della rendita catastale.
Quello che traspare è che l’inquilino potrebbe essere interessato alla denuncia ottenendo per 4 anni un fortissimo sconto sul canone d’affitto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti o pareri a chi ne facesse richiesta



all'indirizzo email mariostefano@ogna.net




Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna

sabato 31 ottobre 2009




Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile



OGGETTO: TREMONTI TER- CIRCOLARE 44E AGENZIA ENTRATE

La presente Circolare per informare i nostri Spettabili Lettori sui chiarimenti forniti per l’applicazione della c.d. “TREMONTI TER” dalla Circolare 44 E del 27 ottobre 2009 dell’Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

QUADRO NORMATIVO

Il D.l. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, meglio noto come “manovra estiva 2009”, all’ art 5 derubricato come “Detassazione degli investimenti in macchinari”, ha introdotto un’agevolazione per gli investimenti, subito ribattezzata come “TREMONTI TER”.
Il 27 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prima circolare per cercare di dirimere i molteplici dubbi interpretativi.

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nell’ esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1 luglio 2009 fino al 30 giugno 2010.

PRINCIPALI DIFFERENZE CON PRECEDENTI "TREMONTI"

Seppur il meccanismo di applicazione è similare a quello delle c.d. “TREMONTI BIS” e “TREMONTI” numerose sono le differenze dalle precedenti normative, in particolare la nuova norma si differenzia dalle precedenti per:
Ø L’ AMBITO SOGGETTIVO: si applica a tutti i titolari di reddito d’impresa (NO LAVORATORI AUTONOMI) già esistenti, o che inizieranno l’attività dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010. Puo’ essere usufruita anche da soggetti che utilizzano regimi/contabili semplificati.
Ø L’AMBITO OGGETTIVO: gli investimenti devono riguardare ESCLUSIVAMENTE:
* NUOVI MACCHINARI
* NUOVE APPARECCHIATURE
come riportati nella divisione 28 TABELLA ATECOFIN

Comunque impiegati nel processo produttivo, con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Ø PER IL MECCANISMO DI APPLICAZIONE: l’importo agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto, senza alcuna rilevanza della media degli investimenti (e disinvestimenti) dei 5 periodi d’imposta precedenti a quello di effettuazione dell’investimento, e dell’entità degli stessi.

SOGGETTI INTERESSATI

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione o dal settore produttivo di appartenenza.
A titolo esemplificativo sono ammessi all’agevolazione:
- persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare,
comprese le aziende coniugali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento;
- società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata.
L’agevolazione si applica anche alle Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

ATTIVITA’ INDUSTRIALI A RISCHIO

In base al comma 2 dell’articolo 5 del decreto:” I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, come modificato dal decreto Lgs 21.9.2005 n. 238, possono usufruire degli incentivi TREMONTI TER solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.
SOGGETTI ESCLUSI

Rientrano tra i soggetti esclusi:
- i professionisti e lavori autonomi;
- coloro che non producono reddito d’impresa;
- le attività industriali a rischio incidenti sul lavoro che non certificano l’assolvimento degli obblighi e prescrizioni dei relativi decreti;
- le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola svolta entro i limiti previsti dall’art 32 del TUIR;
- le persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi art 53 del TUIR;
- le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati (risoluz. 118E del 28.5.2003);
- gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

PERIODO VALIDITA’ INVESTIMENTI

L’agevolazione opera per gli investimenti fatti dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti in
NUOVI MACCHINARI
NUOVE APPARECCHIATURE
COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECOFIN (allegata)

In particolare la circolare stabilisce che, sono agevolabili:

· GLI INVESTIMENTI IN ECONOMIA per i quali rilevano i costi imputabili all’investimento (progettazione, manodopera ecc.);
· GLI INVESTIMENTI REALIZZATI MEDIANTE CONTRATTO DI APPALTO A TERZI;
· GLI ACQUISTI DI BENI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO di cui all’art 1523 del codice civile;
· GLI INVESTIMENTI IN LEASING (MA NON PER I BENI ACQUISITI CON IL C.D. LEASING OPERATIVO).

NATURA DEI BENI

Contrariamente alle precedenti versioni, l’attuale normativa, non specifica la destinazione o la modalità d’impiego dei beni oggetto dell’investimento all’interno del processo produttivo.
Ciò induce a ritenere che ne sono esclusi solamente i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita (c.d. beni merce).
REQUISITO NOVITA’

Dal tenore letterale della norma ne consegue che non spetta l’agevolazione per i beni a qualunque titolo già utilizzati.
Può per esempio essere agevolato il macchinario esposto in show room ed utilizzato solo dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (quindi mai entrato in funzione) – Circolare 4/e del 18.1.2002 par. 2 – il rivenditore dovrà rilasciare idonea documentazione probante.
Relativamente ai beni realizzati in economia, se alla loro realizzazione concorre anche un bene usato, l’agevolazione non viene meno, nel caso in cui il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
TERRITORIALITA’

Ai fini dell’agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia prodotto da imprese italiane o estere.
Contrariamente alle precedenti versioni, l’attuale non prevede espressamente che l’investimento debba essere realizzato sul territorio dello Stato, ma prevede la revoca dell’agevolazione “se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo”.
Ne consegue che gli investimenti devono essere realizzati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della CEE o degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, che comprende anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione opera ai fini IRPEF ed IRES – non ai fini IRAP.
Essa è fruibile, apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa del periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.
La detassazione opera indipendentemente dal risultato d’esercizio (utile o perdita) e, pertanto concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita d’esercizio.
L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (non incide quindi sul calcolo degli acconti).
In sostanza in caso di società con esercizio solare, per gli acconti 2009 non si potranno applicare riduzioni con il c.d. sistema previsionale, per gli acconti 2010 bisognerà effettuare il calcolo al lordo dell’agevolazione (è sempre bello verificare la tendenza alla semplificazione).
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI


L’art 5 non reca una previsione di non cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni.
Ciò porta a ritenere che l’agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti queste altre agevolazioni, (alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti) non dispongano diversamente.

Si ritiene la cumulabilità con:
- credito imposta investimenti nelle aree svantaggiate;
- credito imposta attività ricerca e sviluppo.

L’agevolazione non è cumulabile con l’agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica ex L. 296/2006.

REVOCA AGEVOLAZIONE


Il comma 3 dell’art 5 prevede che “L’incentivo fiscale è revocabile se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto”.
Le ipotesi di revoca si realizzano quanto il bene agevolato:
è ceduto a terzi;
è dismesso;
è destinato a finalità estranee all’esercizio o al consumo personale o familiare dell’imprenditore, nonché quando è conferito, donato o assegnato ai soci;
in caso di leasing non è riscattato entro i limiti temporali indicati dal comma 3 (prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento);
acquistato e successivamente oggetto di operazione di lease-back, non è successivamente riscattato entro il termine di cui al comma 3;
è acquistato mediante contratto di riserva della proprietà risolto per inadempimento del compratore (art 1526 cod.civ.).

NON COSTITUISCONO CAUSE DI REVOCA
il furto del bene, comprovato dalla denuncia alle competenti autorità;
il trasferimento del bene nell’ipotesi di trasferimento azienda in caso di donazione ovvero di successione mortis causa;
il trasferimento del bene nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato l’investimento, purchè ciò non comporti l’uscita del bene dal regime d’impresa;
il trasferimento del bene nell’ambito di operazioni straordinarie di cessioni o conferimenti d’azienda, sempre che il bene oggetto dell’investimento agevolato permanga nell’attività produttiva.

Lo studio rimane a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

E’ gradita l’occasione per porgere

Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna
Studio in Milano Via Carlo Farini n. 63 - Tel. 0039.02.69900389 Fax 0039 02 6070006
Studio in Roma – Via Carlo Conti Rossini n.95 – Tel. 06 51607681 – Telefax 06 51607609
E-MAIL mariostefano@ogna.net

mercoledì 7 ottobre 2009


OGGETTO: MORATORIA SUI DEBITI DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE

La presente Circolare per informare gli Spettabili Lettori sull’evolversi dell’importante iniziativa presa il 3 agosto 2009, tra l’ABI e le altre rappresentanze dell’Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, alla presenza del Ministro Giulio Tremonti.

Il c.d. “Avviso Comune” è stato siglato in attuazione dell’art.5 comma 3-quater del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 (c.d. Manovra Estiva 2009).

Va preliminarmente ricordato, che la moratoria non è automatica ed occorre la valutazione della banca, che deve comunque in caso di esito negativo, fornire esplicito e motivato rifiuto.

COSA PREVEDE LA MORATORIA

- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;

- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing “immobiliare”;

- la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing “mobiliare”;

- l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine (≤ 18 mesi) per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;

- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese dipiccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.

IMPRESE AMMISSIBILI

Le piccole e medie imprese:

· Che dichiarano di conoscere quanto previsto dall’Avviso comune del 3.08.2009;
· con un numero di dipendenti tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
· con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee (quest’ultimo - requisito non essenziale);
- che dichiarano di non avere rate scadute (per mutui e leasing - non pagate o pagate solo parzialmente) ad non più di 180 giorni;
· che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalle banche “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione delle sopradette sospensioni, non hanno posizione classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
· che dichiarino di non usufruire, in relazione alle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell’avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo conto interessi o in conto capitale;
· che dichiarino per le operazioni di anticipazione, che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza, sono certi ed esigibili;
· che non abbiano, alla data di presentazione della richiesta, procedure esecutive in corso.

COSA SI DEVE FARE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE

Le imprese interessate dovranno compilare il modulo “Accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese”, disponibile dal 30 settembre scorso sul sito dell’ABI.

Tale modulistica permette di superare i casi segnalati di istituti di credito che “personalizzavano” la richiesta con clausole e condizioni aggiuntive, non richieste dalla norma.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le imprese interessate potranno presentare la domanda alla propria banca (se aderente) entro il 30 giugno 2010.

ELENCO BANCHE ADERENTI

E’ giornalmente consultabile sul sito dell’ABI.

TEMPISTICHE ED EVENTUALE RICORSO

Lo stesso modulo di domanda, prevede che il richiedente PRENDE ATTO che di norma servono 30 giorni lavorativi, dalla presentazione della stessa, per intendersi accolta, salvo esplicito e motivato rifiuto, se l’impresa risulta essere ancora “in bonis” e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda.

L’impresa a cui non venisse dato esito tempestivo, con negativa valutazione, potrà, comunque presentare ricorso agli organi prefettizi attivati dal governo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti.

Rag. Mario Stefano Ogna

venerdì 31 luglio 2009

SLITTAMENTO SCADENZE F24 AGOSTO 2009


Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile


Milano, 30 luglio 2009

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA SLITTAMENTO TERMINI PAGAMENTO F24 AGOSTO 2009

La presente Circolare per informare i nostri Spett.li lettori, sul sospirato reinvio dei termini di pagamento F24 in scadenza il 16 agosto, che come ogni anno puntualmente viene deliberato negli ultimi giorni del mese precedente o peggio ancora a mese di agosto iniziato (è probabile che una norma definitiva sia chiedere troppo al nostro "stressato" legislatore).

Apprendiamo da uno dei siti dell'Agenzia delle Entrate che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga al 20 agosto p.v. gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza a partire dal 1° dello stesso mese.

Nessuna proroga, invece, per quei versamenti derivanti da Unico 09 con studi di settore per i quali una precedente norma ha dettato come termine ultimo, il 5 agosto 2009, previa applicazione di una maggiorazione pari allo 0.40%, a titolo di interesse corrispettivo. Per questi specifici adempimenti fiscali, infatti, rimangono invariati i termini fissati dal Dpcm del 4 giugno 2009, per effetto del quale nessuna maggiorazione è dovuta se i versamenti sono effettuati entro il 6 luglio, mentre è previsto il citato incremento dello 0,40% per quelli corrisposti dal 7 luglio al 5 agosto.



E' gradita l'occasione per porgere

Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna


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lunedì 13 luglio 2009

NUOVA NORMATIVA SPESE ALBERGHI E RISTORANTI


Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile


CIRCOLARE NR. 2/2009 13 LUGLIO 2009



OGGETTO: SPESE ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - NUOVA NORMATIVA FISCALE



Numerose sono le richieste che in questo periodo provengono dalle aziende di riesaminare in breve la nuova normativa inerente i limiti di deducibilità per le spese somministrazioni alimenti e bevande.
Crediamo di fare cosa utile per i nostri lettori, nel pubblicare questo breve sunto.



P R E M E S S A




La c.d. "manovra d’estate 2008" ha modificato il regime fiscale della deducibilità spese vitto ed alloggio.
Le novità riguardano sia l’IVA che le imposte dirette, con una innegabile complicazione:
Le novità iva decorrono dal 1 settembre 2008;
Le novità ai fini delle imposte dirette decorrono a partire dal 1.1.2009 con però interessamento del conteggio acconti imposta 2009.
L’argomento di evidente interesse generale, ha portato l’Agenzia delle Entrate ha fornire spiegazioni operative con la Circolare 53E del 5 settembre 2008 e la Circolare 6E del 3 marzo 2009.



C O M M E N T O
 
IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL’IVA



In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (imprese e lavoratori autonomi) dal 1 settembre 2008 possono detrarre integralmente l’IVA relativa a:
* prestazioni alberghiere;
* somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);
a condizione che tali spese risultino inerenti con l’attività esercitata.




Nell’ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio (es dipendente in trasferta) ai fini della detrazione iva è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di detto soggetto.
In sostanza la fattura deve essere intestata sia alla società committente, che al dipendente in trasferta (Sig. XYZ) o comunque, quest’ultimo in una nota allegata alla stessa.



Non rientrano in queste limitazioni i servizi mensa dipendenti ed i relativi servizi sostitutivi.



DIRITTO ALLA DETRAZIONE



La circolare 6/2009 introduce un principio innovativo, per taluni versi non condivisibile (vedi Circolare 9 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), che potrebbe aprire la stessa tendenza per altri scenari (es carte carburanti ecc.)
In sostanza, il committente o il dipendente in trasferta deve, al momento del pagamento richiedere la fattura, nella quale viene esposta la fattura.
Se la stessa per motivi organizzativi, non viene registrata, non viene richiesta (es con la ricevuta fiscale), ad avviso dell’Agenzia Entrate la relativa parte che inevitabilmente confluirebbe a costo diverrebbe indetraibile.
E’ opportuno porre molta attenzione a questo aspetto poiché l’opera di estrapolazione di detti valori a posteriori, potrebbe risultare molto onerosa in termini di tempo/costi (atteso che sia condivisibile questa presa di posizione ministeriale).



Spese Vitto ed alloggio inquadrabili come spese di rappresentanza



Le spese vitto ed alloggio che abbiano i requisiti della spesa di rappresentanza, non rientrano in questa normativa, per cui la relativa iva continuerà ad essere considerata indetraibile.



LA DEDUCIBILITÀ AI FINI IMPOSTE DIRETTE (IRES – IRPEF)



La nuova normativa colpisce indistintamente imprenditori, imprese, società e lavoratori autonomi.



E’ stata prevista la parziale deducibilità delle spese vitto ed alloggio nella misura del 75% del loro ammontare, con alcune eccezioni di seguito riportate.



Le nuove regole di deducibilità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, quindi, dal 2009) ed interessano per espressa previsione legislativa i conteggi degli acconti d’imposta 2009.



REDDITO D’IMPRESA



Non rientrano nella nuova disciplina, e quindi non subiscono limitazioni alla deducibilità del 75% le spese vitto ed alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori (quindi anche gli amministratori della società, al di fuori del comune in cui ha sede la società.



Le spese sostenute all’interno del territorio Comunale da detti soggetti, subiscono la limitazione alla deduzione del 75%.



ATTENZIONE Relativamente alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale, escluse dalla nuova limitazione, continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità con i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero 258,23 per le trasferte all’estero).




LAVORATORI AUTONOMI



Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.



C O N C L U S I O N I




Le novità introdotte in tema di spese vitto ed alloggio e spese di rappresentanza non possono che procedere di pari passo, nell’analisi che un contabile deve effettuare prima di iniziare la contabilizzazione.



Questo fatto comporta a mio avviso una corretta informazione al personale Commerciale ed una adeguata collaborazione dello stesso nella stesura di ordinate e chiare note spese.



Dal canto suo l’ufficio contabile dovrà predisporre appositi conti del piano dei conti, utili ad individuare immediatamente le relative fattispecie.



A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo



Cordiali saluti
Rag. Mario Stefano Ogna

 
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mercoledì 8 luglio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA 1/09 MANOVRA ESTATE - COMPENSAZIONI














Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile

Milano, 3 luglio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 35/2009 - MANOVRA ESTATE 2009 - COMPENSAZIONI IVA SUPERIORI AI 10.000 EURO.

La presente Circolare per informare i nostri gentili lettori, su una delle più importanti novità introdotte dalla c.d. "manovra d'estate 2009", in tema di utilizzo crediti iva in compensazione.

P R E M E S S A

La fretta non è mai una buona consigliera.

Farlo su tematiche fiscali è ancora peggio, soprattutto in periodi in cui gli addetti ai lavori ed i contribuenti sono pesantemente coinvolti nelle tematiche dichiarative.

La manovra d'estate 2009 ne è l'ennesima prova (non fossero bastate quelle precedenti - vedi licenze taxi, aumento aliquote cioccolato ecc, norme introdotte e ben presto rimangiate).

Oggetto del primo "equivoco" è la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell’ 1 luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

Come precisato dall'allegato Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 comparso sul sito oggi 3 luglio 2009, le nuove procedure avranno effetto a partire dal 1 gennaio 2010, nulla varia quindi per le compensazioni effettuate fino al 31.12.2009.

C O M M E N T O

In breve, la nuova disposizione prevede che il credito iva annuale per importi superiori a 10.000 euro possa essere utilizzato in compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva.

In pratica bisogna aspettare l'invio della dichiarazione Iva annuale, per esempio prendendo la scadenza delle dichiarazioni iva 2008, si potranno effettuare compensazioni dal 16 ottobre (è probabile che venga consentito l'invio della dichiarazione iva prima con un cambio di calendario per l'anno imposta 2009) e procurarsi il necessario visto di conformità (di un commercialista, eventualmente per chi ha il controllo contabile di un revisore o sindaco-revisore)

E' chiaro che questa disposizione, seppur giustificata dal dover combattere ipotesi fraudolente, penalizza nuovamente in generale tutti i contribuenti, con eccessive burocratizzazioni, che non sono altro che la dimostrazione di una incapacità delle autorità competenti di stanare i veri soggetti evasori.

Le procedure da attuare non sono di immediata applicabilità, ragione per cui è da apprezzarsi lo slittamento al 1.1.2010.

E ‘ gradita l'occasione per porgere Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna

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