sabato 31 ottobre 2009




Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile



OGGETTO: TREMONTI TER- CIRCOLARE 44E AGENZIA ENTRATE

La presente Circolare per informare i nostri Spettabili Lettori sui chiarimenti forniti per l’applicazione della c.d. “TREMONTI TER” dalla Circolare 44 E del 27 ottobre 2009 dell’Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

QUADRO NORMATIVO

Il D.l. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, meglio noto come “manovra estiva 2009”, all’ art 5 derubricato come “Detassazione degli investimenti in macchinari”, ha introdotto un’agevolazione per gli investimenti, subito ribattezzata come “TREMONTI TER”.
Il 27 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prima circolare per cercare di dirimere i molteplici dubbi interpretativi.

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nell’ esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1 luglio 2009 fino al 30 giugno 2010.

PRINCIPALI DIFFERENZE CON PRECEDENTI "TREMONTI"

Seppur il meccanismo di applicazione è similare a quello delle c.d. “TREMONTI BIS” e “TREMONTI” numerose sono le differenze dalle precedenti normative, in particolare la nuova norma si differenzia dalle precedenti per:
Ø L’ AMBITO SOGGETTIVO: si applica a tutti i titolari di reddito d’impresa (NO LAVORATORI AUTONOMI) già esistenti, o che inizieranno l’attività dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010. Puo’ essere usufruita anche da soggetti che utilizzano regimi/contabili semplificati.
Ø L’AMBITO OGGETTIVO: gli investimenti devono riguardare ESCLUSIVAMENTE:
* NUOVI MACCHINARI
* NUOVE APPARECCHIATURE
come riportati nella divisione 28 TABELLA ATECOFIN

Comunque impiegati nel processo produttivo, con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Ø PER IL MECCANISMO DI APPLICAZIONE: l’importo agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto, senza alcuna rilevanza della media degli investimenti (e disinvestimenti) dei 5 periodi d’imposta precedenti a quello di effettuazione dell’investimento, e dell’entità degli stessi.

SOGGETTI INTERESSATI

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione o dal settore produttivo di appartenenza.
A titolo esemplificativo sono ammessi all’agevolazione:
- persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare,
comprese le aziende coniugali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento;
- società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata.
L’agevolazione si applica anche alle Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

ATTIVITA’ INDUSTRIALI A RISCHIO

In base al comma 2 dell’articolo 5 del decreto:” I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, come modificato dal decreto Lgs 21.9.2005 n. 238, possono usufruire degli incentivi TREMONTI TER solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.
SOGGETTI ESCLUSI

Rientrano tra i soggetti esclusi:
- i professionisti e lavori autonomi;
- coloro che non producono reddito d’impresa;
- le attività industriali a rischio incidenti sul lavoro che non certificano l’assolvimento degli obblighi e prescrizioni dei relativi decreti;
- le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola svolta entro i limiti previsti dall’art 32 del TUIR;
- le persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi art 53 del TUIR;
- le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati (risoluz. 118E del 28.5.2003);
- gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

PERIODO VALIDITA’ INVESTIMENTI

L’agevolazione opera per gli investimenti fatti dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti in
NUOVI MACCHINARI
NUOVE APPARECCHIATURE
COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECOFIN (allegata)

In particolare la circolare stabilisce che, sono agevolabili:

· GLI INVESTIMENTI IN ECONOMIA per i quali rilevano i costi imputabili all’investimento (progettazione, manodopera ecc.);
· GLI INVESTIMENTI REALIZZATI MEDIANTE CONTRATTO DI APPALTO A TERZI;
· GLI ACQUISTI DI BENI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO di cui all’art 1523 del codice civile;
· GLI INVESTIMENTI IN LEASING (MA NON PER I BENI ACQUISITI CON IL C.D. LEASING OPERATIVO).

NATURA DEI BENI

Contrariamente alle precedenti versioni, l’attuale normativa, non specifica la destinazione o la modalità d’impiego dei beni oggetto dell’investimento all’interno del processo produttivo.
Ciò induce a ritenere che ne sono esclusi solamente i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita (c.d. beni merce).
REQUISITO NOVITA’

Dal tenore letterale della norma ne consegue che non spetta l’agevolazione per i beni a qualunque titolo già utilizzati.
Può per esempio essere agevolato il macchinario esposto in show room ed utilizzato solo dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (quindi mai entrato in funzione) – Circolare 4/e del 18.1.2002 par. 2 – il rivenditore dovrà rilasciare idonea documentazione probante.
Relativamente ai beni realizzati in economia, se alla loro realizzazione concorre anche un bene usato, l’agevolazione non viene meno, nel caso in cui il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
TERRITORIALITA’

Ai fini dell’agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia prodotto da imprese italiane o estere.
Contrariamente alle precedenti versioni, l’attuale non prevede espressamente che l’investimento debba essere realizzato sul territorio dello Stato, ma prevede la revoca dell’agevolazione “se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo”.
Ne consegue che gli investimenti devono essere realizzati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della CEE o degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, che comprende anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione opera ai fini IRPEF ed IRES – non ai fini IRAP.
Essa è fruibile, apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa del periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.
La detassazione opera indipendentemente dal risultato d’esercizio (utile o perdita) e, pertanto concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita d’esercizio.
L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (non incide quindi sul calcolo degli acconti).
In sostanza in caso di società con esercizio solare, per gli acconti 2009 non si potranno applicare riduzioni con il c.d. sistema previsionale, per gli acconti 2010 bisognerà effettuare il calcolo al lordo dell’agevolazione (è sempre bello verificare la tendenza alla semplificazione).
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI


L’art 5 non reca una previsione di non cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni.
Ciò porta a ritenere che l’agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti queste altre agevolazioni, (alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti) non dispongano diversamente.

Si ritiene la cumulabilità con:
- credito imposta investimenti nelle aree svantaggiate;
- credito imposta attività ricerca e sviluppo.

L’agevolazione non è cumulabile con l’agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica ex L. 296/2006.

REVOCA AGEVOLAZIONE


Il comma 3 dell’art 5 prevede che “L’incentivo fiscale è revocabile se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto”.
Le ipotesi di revoca si realizzano quanto il bene agevolato:
è ceduto a terzi;
è dismesso;
è destinato a finalità estranee all’esercizio o al consumo personale o familiare dell’imprenditore, nonché quando è conferito, donato o assegnato ai soci;
in caso di leasing non è riscattato entro i limiti temporali indicati dal comma 3 (prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento);
acquistato e successivamente oggetto di operazione di lease-back, non è successivamente riscattato entro il termine di cui al comma 3;
è acquistato mediante contratto di riserva della proprietà risolto per inadempimento del compratore (art 1526 cod.civ.).

NON COSTITUISCONO CAUSE DI REVOCA
il furto del bene, comprovato dalla denuncia alle competenti autorità;
il trasferimento del bene nell’ipotesi di trasferimento azienda in caso di donazione ovvero di successione mortis causa;
il trasferimento del bene nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato l’investimento, purchè ciò non comporti l’uscita del bene dal regime d’impresa;
il trasferimento del bene nell’ambito di operazioni straordinarie di cessioni o conferimenti d’azienda, sempre che il bene oggetto dell’investimento agevolato permanga nell’attività produttiva.

Lo studio rimane a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

E’ gradita l’occasione per porgere

Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna
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