La presente Circolare per informare gli Spettabili Lettori sull’evolversi dell’importante iniziativa presa il 3 agosto 2009, tra l’ABI e le altre rappresentanze dell’Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, alla presenza del Ministro Giulio Tremonti.
Il c.d. “Avviso Comune” è stato siglato in attuazione dell’art.5 comma 3-quater del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 (c.d. Manovra Estiva 2009).
Va preliminarmente ricordato, che la moratoria non è automatica ed occorre la valutazione della banca, che deve comunque in caso di esito negativo, fornire esplicito e motivato rifiuto.
COSA PREVEDE LA MORATORIA
- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing “immobiliare”;
- la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing “mobiliare”;
- l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine (≤ 18 mesi) per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese dipiccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.
IMPRESE AMMISSIBILI
Le piccole e medie imprese:
· Che dichiarano di conoscere quanto previsto dall’Avviso comune del 3.08.2009;
· con un numero di dipendenti tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
· con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee (quest’ultimo - requisito non essenziale);
- che dichiarano di non avere rate scadute (per mutui e leasing - non pagate o pagate solo parzialmente) ad non più di 180 giorni;
· che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalle banche “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione delle sopradette sospensioni, non hanno posizione classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
· che dichiarino di non usufruire, in relazione alle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell’avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo conto interessi o in conto capitale;
· che dichiarino per le operazioni di anticipazione, che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza, sono certi ed esigibili;
· che non abbiano, alla data di presentazione della richiesta, procedure esecutive in corso.
COSA SI DEVE FARE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE
Le imprese interessate dovranno compilare il modulo “Accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese”, disponibile dal 30 settembre scorso sul sito dell’ABI.
Tale modulistica permette di superare i casi segnalati di istituti di credito che “personalizzavano” la richiesta con clausole e condizioni aggiuntive, non richieste dalla norma.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le imprese interessate potranno presentare la domanda alla propria banca (se aderente) entro il 30 giugno 2010.
ELENCO BANCHE ADERENTI
E’ giornalmente consultabile sul sito dell’ABI.
TEMPISTICHE ED EVENTUALE RICORSO
Lo stesso modulo di domanda, prevede che il richiedente PRENDE ATTO che di norma servono 30 giorni lavorativi, dalla presentazione della stessa, per intendersi accolta, salvo esplicito e motivato rifiuto, se l’impresa risulta essere ancora “in bonis” e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda.
L’impresa a cui non venisse dato esito tempestivo, con negativa valutazione, potrà, comunque presentare ricorso agli organi prefettizi attivati dal governo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.
Cordiali saluti.
Rag. Mario Stefano Ogna
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