Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile
CIRCOLARE NR. 2/2009 13 LUGLIO 2009
OGGETTO: SPESE ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - NUOVA NORMATIVA FISCALE
Numerose sono le richieste che in questo periodo provengono dalle aziende di riesaminare in breve la nuova normativa inerente i limiti di deducibilità per le spese somministrazioni alimenti e bevande.
Crediamo di fare cosa utile per i nostri lettori, nel pubblicare questo breve sunto.
P R E M E S S A
Le novità riguardano sia l’IVA che le imposte dirette, con una innegabile complicazione:
Le novità iva decorrono dal 1 settembre 2008;
Le novità ai fini delle imposte dirette decorrono a partire dal 1.1.2009 con però interessamento del conteggio acconti imposta 2009.
L’argomento di evidente interesse generale, ha portato l’Agenzia delle Entrate ha fornire spiegazioni operative con la Circolare 53E del 5 settembre 2008 e la Circolare 6E del 3 marzo 2009.
C O M M E N T O
IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL’IVA
In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (imprese e lavoratori autonomi) dal 1 settembre 2008 possono detrarre integralmente l’IVA relativa a:
* prestazioni alberghiere;
* somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);
a condizione che tali spese risultino inerenti con l’attività esercitata.
Nell’ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio (es dipendente in trasferta) ai fini della detrazione iva è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di detto soggetto.
In sostanza la fattura deve essere intestata sia alla società committente, che al dipendente in trasferta (Sig. XYZ) o comunque, quest’ultimo in una nota allegata alla stessa.
Non rientrano in queste limitazioni i servizi mensa dipendenti ed i relativi servizi sostitutivi.
DIRITTO ALLA DETRAZIONE
La circolare 6/2009 introduce un principio innovativo, per taluni versi non condivisibile (vedi Circolare 9 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), che potrebbe aprire la stessa tendenza per altri scenari (es carte carburanti ecc.)
In sostanza, il committente o il dipendente in trasferta deve, al momento del pagamento richiedere la fattura, nella quale viene esposta la fattura.
Se la stessa per motivi organizzativi, non viene registrata, non viene richiesta (es con la ricevuta fiscale), ad avviso dell’Agenzia Entrate la relativa parte che inevitabilmente confluirebbe a costo diverrebbe indetraibile.
E’ opportuno porre molta attenzione a questo aspetto poiché l’opera di estrapolazione di detti valori a posteriori, potrebbe risultare molto onerosa in termini di tempo/costi (atteso che sia condivisibile questa presa di posizione ministeriale).
Spese Vitto ed alloggio inquadrabili come spese di rappresentanza
Le spese vitto ed alloggio che abbiano i requisiti della spesa di rappresentanza, non rientrano in questa normativa, per cui la relativa iva continuerà ad essere considerata indetraibile.
LA DEDUCIBILITÀ AI FINI IMPOSTE DIRETTE (IRES – IRPEF)
La nuova normativa colpisce indistintamente imprenditori, imprese, società e lavoratori autonomi.
E’ stata prevista la parziale deducibilità delle spese vitto ed alloggio nella misura del 75% del loro ammontare, con alcune eccezioni di seguito riportate.
Le nuove regole di deducibilità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, quindi, dal 2009) ed interessano per espressa previsione legislativa i conteggi degli acconti d’imposta 2009.
REDDITO D’IMPRESA
Non rientrano nella nuova disciplina, e quindi non subiscono limitazioni alla deducibilità del 75% le spese vitto ed alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori (quindi anche gli amministratori della società, al di fuori del comune in cui ha sede la società.
Le spese sostenute all’interno del territorio Comunale da detti soggetti, subiscono la limitazione alla deduzione del 75%.
ATTENZIONE Relativamente alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale, escluse dalla nuova limitazione, continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità con i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero 258,23 per le trasferte all’estero).
LAVORATORI AUTONOMI
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
C O N C L U S I O N I
Questo fatto comporta a mio avviso una corretta informazione al personale Commerciale ed una adeguata collaborazione dello stesso nella stesura di ordinate e chiare note spese.
Dal canto suo l’ufficio contabile dovrà predisporre appositi conti del piano dei conti, utili ad individuare immediatamente le relative fattispecie.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo
Cordiali saluti
Rag. Mario Stefano Ogna
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