venerdì 31 luglio 2009

SLITTAMENTO SCADENZE F24 AGOSTO 2009


Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile


Milano, 30 luglio 2009

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA SLITTAMENTO TERMINI PAGAMENTO F24 AGOSTO 2009

La presente Circolare per informare i nostri Spett.li lettori, sul sospirato reinvio dei termini di pagamento F24 in scadenza il 16 agosto, che come ogni anno puntualmente viene deliberato negli ultimi giorni del mese precedente o peggio ancora a mese di agosto iniziato (è probabile che una norma definitiva sia chiedere troppo al nostro "stressato" legislatore).

Apprendiamo da uno dei siti dell'Agenzia delle Entrate che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga al 20 agosto p.v. gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza a partire dal 1° dello stesso mese.

Nessuna proroga, invece, per quei versamenti derivanti da Unico 09 con studi di settore per i quali una precedente norma ha dettato come termine ultimo, il 5 agosto 2009, previa applicazione di una maggiorazione pari allo 0.40%, a titolo di interesse corrispettivo. Per questi specifici adempimenti fiscali, infatti, rimangono invariati i termini fissati dal Dpcm del 4 giugno 2009, per effetto del quale nessuna maggiorazione è dovuta se i versamenti sono effettuati entro il 6 luglio, mentre è previsto il citato incremento dello 0,40% per quelli corrisposti dal 7 luglio al 5 agosto.



E' gradita l'occasione per porgere

Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna


Studio in Milano Via Carlo Farini n. 63 - Tel. 0039.02.69900389 Fax 0039 02 6070006
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lunedì 13 luglio 2009

NUOVA NORMATIVA SPESE ALBERGHI E RISTORANTI


Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile


CIRCOLARE NR. 2/2009 13 LUGLIO 2009



OGGETTO: SPESE ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - NUOVA NORMATIVA FISCALE



Numerose sono le richieste che in questo periodo provengono dalle aziende di riesaminare in breve la nuova normativa inerente i limiti di deducibilità per le spese somministrazioni alimenti e bevande.
Crediamo di fare cosa utile per i nostri lettori, nel pubblicare questo breve sunto.



P R E M E S S A




La c.d. "manovra d’estate 2008" ha modificato il regime fiscale della deducibilità spese vitto ed alloggio.
Le novità riguardano sia l’IVA che le imposte dirette, con una innegabile complicazione:
Le novità iva decorrono dal 1 settembre 2008;
Le novità ai fini delle imposte dirette decorrono a partire dal 1.1.2009 con però interessamento del conteggio acconti imposta 2009.
L’argomento di evidente interesse generale, ha portato l’Agenzia delle Entrate ha fornire spiegazioni operative con la Circolare 53E del 5 settembre 2008 e la Circolare 6E del 3 marzo 2009.



C O M M E N T O
 
IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL’IVA



In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (imprese e lavoratori autonomi) dal 1 settembre 2008 possono detrarre integralmente l’IVA relativa a:
* prestazioni alberghiere;
* somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);
a condizione che tali spese risultino inerenti con l’attività esercitata.




Nell’ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio (es dipendente in trasferta) ai fini della detrazione iva è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di detto soggetto.
In sostanza la fattura deve essere intestata sia alla società committente, che al dipendente in trasferta (Sig. XYZ) o comunque, quest’ultimo in una nota allegata alla stessa.



Non rientrano in queste limitazioni i servizi mensa dipendenti ed i relativi servizi sostitutivi.



DIRITTO ALLA DETRAZIONE



La circolare 6/2009 introduce un principio innovativo, per taluni versi non condivisibile (vedi Circolare 9 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), che potrebbe aprire la stessa tendenza per altri scenari (es carte carburanti ecc.)
In sostanza, il committente o il dipendente in trasferta deve, al momento del pagamento richiedere la fattura, nella quale viene esposta la fattura.
Se la stessa per motivi organizzativi, non viene registrata, non viene richiesta (es con la ricevuta fiscale), ad avviso dell’Agenzia Entrate la relativa parte che inevitabilmente confluirebbe a costo diverrebbe indetraibile.
E’ opportuno porre molta attenzione a questo aspetto poiché l’opera di estrapolazione di detti valori a posteriori, potrebbe risultare molto onerosa in termini di tempo/costi (atteso che sia condivisibile questa presa di posizione ministeriale).



Spese Vitto ed alloggio inquadrabili come spese di rappresentanza



Le spese vitto ed alloggio che abbiano i requisiti della spesa di rappresentanza, non rientrano in questa normativa, per cui la relativa iva continuerà ad essere considerata indetraibile.



LA DEDUCIBILITÀ AI FINI IMPOSTE DIRETTE (IRES – IRPEF)



La nuova normativa colpisce indistintamente imprenditori, imprese, società e lavoratori autonomi.



E’ stata prevista la parziale deducibilità delle spese vitto ed alloggio nella misura del 75% del loro ammontare, con alcune eccezioni di seguito riportate.



Le nuove regole di deducibilità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, quindi, dal 2009) ed interessano per espressa previsione legislativa i conteggi degli acconti d’imposta 2009.



REDDITO D’IMPRESA



Non rientrano nella nuova disciplina, e quindi non subiscono limitazioni alla deducibilità del 75% le spese vitto ed alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori (quindi anche gli amministratori della società, al di fuori del comune in cui ha sede la società.



Le spese sostenute all’interno del territorio Comunale da detti soggetti, subiscono la limitazione alla deduzione del 75%.



ATTENZIONE Relativamente alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale, escluse dalla nuova limitazione, continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità con i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero 258,23 per le trasferte all’estero).




LAVORATORI AUTONOMI



Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.



C O N C L U S I O N I




Le novità introdotte in tema di spese vitto ed alloggio e spese di rappresentanza non possono che procedere di pari passo, nell’analisi che un contabile deve effettuare prima di iniziare la contabilizzazione.



Questo fatto comporta a mio avviso una corretta informazione al personale Commerciale ed una adeguata collaborazione dello stesso nella stesura di ordinate e chiare note spese.



Dal canto suo l’ufficio contabile dovrà predisporre appositi conti del piano dei conti, utili ad individuare immediatamente le relative fattispecie.



A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo



Cordiali saluti
Rag. Mario Stefano Ogna

 
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mercoledì 8 luglio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA 1/09 MANOVRA ESTATE - COMPENSAZIONI














Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile

Milano, 3 luglio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 35/2009 - MANOVRA ESTATE 2009 - COMPENSAZIONI IVA SUPERIORI AI 10.000 EURO.

La presente Circolare per informare i nostri gentili lettori, su una delle più importanti novità introdotte dalla c.d. "manovra d'estate 2009", in tema di utilizzo crediti iva in compensazione.

P R E M E S S A

La fretta non è mai una buona consigliera.

Farlo su tematiche fiscali è ancora peggio, soprattutto in periodi in cui gli addetti ai lavori ed i contribuenti sono pesantemente coinvolti nelle tematiche dichiarative.

La manovra d'estate 2009 ne è l'ennesima prova (non fossero bastate quelle precedenti - vedi licenze taxi, aumento aliquote cioccolato ecc, norme introdotte e ben presto rimangiate).

Oggetto del primo "equivoco" è la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell’ 1 luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

Come precisato dall'allegato Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 comparso sul sito oggi 3 luglio 2009, le nuove procedure avranno effetto a partire dal 1 gennaio 2010, nulla varia quindi per le compensazioni effettuate fino al 31.12.2009.

C O M M E N T O

In breve, la nuova disposizione prevede che il credito iva annuale per importi superiori a 10.000 euro possa essere utilizzato in compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva.

In pratica bisogna aspettare l'invio della dichiarazione Iva annuale, per esempio prendendo la scadenza delle dichiarazioni iva 2008, si potranno effettuare compensazioni dal 16 ottobre (è probabile che venga consentito l'invio della dichiarazione iva prima con un cambio di calendario per l'anno imposta 2009) e procurarsi il necessario visto di conformità (di un commercialista, eventualmente per chi ha il controllo contabile di un revisore o sindaco-revisore)

E' chiaro che questa disposizione, seppur giustificata dal dover combattere ipotesi fraudolente, penalizza nuovamente in generale tutti i contribuenti, con eccessive burocratizzazioni, che non sono altro che la dimostrazione di una incapacità delle autorità competenti di stanare i veri soggetti evasori.

Le procedure da attuare non sono di immediata applicabilità, ragione per cui è da apprezzarsi lo slittamento al 1.1.2010.

E ‘ gradita l'occasione per porgere Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna

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