mercoledì 8 luglio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA 1/09 MANOVRA ESTATE - COMPENSAZIONI














Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile

Milano, 3 luglio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 35/2009 - MANOVRA ESTATE 2009 - COMPENSAZIONI IVA SUPERIORI AI 10.000 EURO.

La presente Circolare per informare i nostri gentili lettori, su una delle più importanti novità introdotte dalla c.d. "manovra d'estate 2009", in tema di utilizzo crediti iva in compensazione.

P R E M E S S A

La fretta non è mai una buona consigliera.

Farlo su tematiche fiscali è ancora peggio, soprattutto in periodi in cui gli addetti ai lavori ed i contribuenti sono pesantemente coinvolti nelle tematiche dichiarative.

La manovra d'estate 2009 ne è l'ennesima prova (non fossero bastate quelle precedenti - vedi licenze taxi, aumento aliquote cioccolato ecc, norme introdotte e ben presto rimangiate).

Oggetto del primo "equivoco" è la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell’ 1 luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

Come precisato dall'allegato Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 comparso sul sito oggi 3 luglio 2009, le nuove procedure avranno effetto a partire dal 1 gennaio 2010, nulla varia quindi per le compensazioni effettuate fino al 31.12.2009.

C O M M E N T O

In breve, la nuova disposizione prevede che il credito iva annuale per importi superiori a 10.000 euro possa essere utilizzato in compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva.

In pratica bisogna aspettare l'invio della dichiarazione Iva annuale, per esempio prendendo la scadenza delle dichiarazioni iva 2008, si potranno effettuare compensazioni dal 16 ottobre (è probabile che venga consentito l'invio della dichiarazione iva prima con un cambio di calendario per l'anno imposta 2009) e procurarsi il necessario visto di conformità (di un commercialista, eventualmente per chi ha il controllo contabile di un revisore o sindaco-revisore)

E' chiaro che questa disposizione, seppur giustificata dal dover combattere ipotesi fraudolente, penalizza nuovamente in generale tutti i contribuenti, con eccessive burocratizzazioni, che non sono altro che la dimostrazione di una incapacità delle autorità competenti di stanare i veri soggetti evasori.

Le procedure da attuare non sono di immediata applicabilità, ragione per cui è da apprezzarsi lo slittamento al 1.1.2010.

E ‘ gradita l'occasione per porgere Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna

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