sabato 31 ottobre 2009




Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile



OGGETTO: TREMONTI TER- CIRCOLARE 44E AGENZIA ENTRATE

La presente Circolare per informare i nostri Spettabili Lettori sui chiarimenti forniti per l’applicazione della c.d. “TREMONTI TER” dalla Circolare 44 E del 27 ottobre 2009 dell’Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

QUADRO NORMATIVO

Il D.l. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, meglio noto come “manovra estiva 2009”, all’ art 5 derubricato come “Detassazione degli investimenti in macchinari”, ha introdotto un’agevolazione per gli investimenti, subito ribattezzata come “TREMONTI TER”.
Il 27 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prima circolare per cercare di dirimere i molteplici dubbi interpretativi.

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nell’ esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1 luglio 2009 fino al 30 giugno 2010.

PRINCIPALI DIFFERENZE CON PRECEDENTI "TREMONTI"

Seppur il meccanismo di applicazione è similare a quello delle c.d. “TREMONTI BIS” e “TREMONTI” numerose sono le differenze dalle precedenti normative, in particolare la nuova norma si differenzia dalle precedenti per:
Ø L’ AMBITO SOGGETTIVO: si applica a tutti i titolari di reddito d’impresa (NO LAVORATORI AUTONOMI) già esistenti, o che inizieranno l’attività dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010. Puo’ essere usufruita anche da soggetti che utilizzano regimi/contabili semplificati.
Ø L’AMBITO OGGETTIVO: gli investimenti devono riguardare ESCLUSIVAMENTE:
* NUOVI MACCHINARI
* NUOVE APPARECCHIATURE
come riportati nella divisione 28 TABELLA ATECOFIN

Comunque impiegati nel processo produttivo, con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Ø PER IL MECCANISMO DI APPLICAZIONE: l’importo agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto, senza alcuna rilevanza della media degli investimenti (e disinvestimenti) dei 5 periodi d’imposta precedenti a quello di effettuazione dell’investimento, e dell’entità degli stessi.

SOGGETTI INTERESSATI

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione o dal settore produttivo di appartenenza.
A titolo esemplificativo sono ammessi all’agevolazione:
- persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare,
comprese le aziende coniugali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento;
- società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata.
L’agevolazione si applica anche alle Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

ATTIVITA’ INDUSTRIALI A RISCHIO

In base al comma 2 dell’articolo 5 del decreto:” I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, come modificato dal decreto Lgs 21.9.2005 n. 238, possono usufruire degli incentivi TREMONTI TER solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.
SOGGETTI ESCLUSI

Rientrano tra i soggetti esclusi:
- i professionisti e lavori autonomi;
- coloro che non producono reddito d’impresa;
- le attività industriali a rischio incidenti sul lavoro che non certificano l’assolvimento degli obblighi e prescrizioni dei relativi decreti;
- le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola svolta entro i limiti previsti dall’art 32 del TUIR;
- le persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi art 53 del TUIR;
- le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati (risoluz. 118E del 28.5.2003);
- gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

PERIODO VALIDITA’ INVESTIMENTI

L’agevolazione opera per gli investimenti fatti dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti in
NUOVI MACCHINARI
NUOVE APPARECCHIATURE
COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECOFIN (allegata)

In particolare la circolare stabilisce che, sono agevolabili:

· GLI INVESTIMENTI IN ECONOMIA per i quali rilevano i costi imputabili all’investimento (progettazione, manodopera ecc.);
· GLI INVESTIMENTI REALIZZATI MEDIANTE CONTRATTO DI APPALTO A TERZI;
· GLI ACQUISTI DI BENI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO di cui all’art 1523 del codice civile;
· GLI INVESTIMENTI IN LEASING (MA NON PER I BENI ACQUISITI CON IL C.D. LEASING OPERATIVO).

NATURA DEI BENI

Contrariamente alle precedenti versioni, l’attuale normativa, non specifica la destinazione o la modalità d’impiego dei beni oggetto dell’investimento all’interno del processo produttivo.
Ciò induce a ritenere che ne sono esclusi solamente i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita (c.d. beni merce).
REQUISITO NOVITA’

Dal tenore letterale della norma ne consegue che non spetta l’agevolazione per i beni a qualunque titolo già utilizzati.
Può per esempio essere agevolato il macchinario esposto in show room ed utilizzato solo dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (quindi mai entrato in funzione) – Circolare 4/e del 18.1.2002 par. 2 – il rivenditore dovrà rilasciare idonea documentazione probante.
Relativamente ai beni realizzati in economia, se alla loro realizzazione concorre anche un bene usato, l’agevolazione non viene meno, nel caso in cui il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
TERRITORIALITA’

Ai fini dell’agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia prodotto da imprese italiane o estere.
Contrariamente alle precedenti versioni, l’attuale non prevede espressamente che l’investimento debba essere realizzato sul territorio dello Stato, ma prevede la revoca dell’agevolazione “se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo”.
Ne consegue che gli investimenti devono essere realizzati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della CEE o degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, che comprende anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione opera ai fini IRPEF ed IRES – non ai fini IRAP.
Essa è fruibile, apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa del periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.
La detassazione opera indipendentemente dal risultato d’esercizio (utile o perdita) e, pertanto concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita d’esercizio.
L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (non incide quindi sul calcolo degli acconti).
In sostanza in caso di società con esercizio solare, per gli acconti 2009 non si potranno applicare riduzioni con il c.d. sistema previsionale, per gli acconti 2010 bisognerà effettuare il calcolo al lordo dell’agevolazione (è sempre bello verificare la tendenza alla semplificazione).
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI


L’art 5 non reca una previsione di non cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni.
Ciò porta a ritenere che l’agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti queste altre agevolazioni, (alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti) non dispongano diversamente.

Si ritiene la cumulabilità con:
- credito imposta investimenti nelle aree svantaggiate;
- credito imposta attività ricerca e sviluppo.

L’agevolazione non è cumulabile con l’agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica ex L. 296/2006.

REVOCA AGEVOLAZIONE


Il comma 3 dell’art 5 prevede che “L’incentivo fiscale è revocabile se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto”.
Le ipotesi di revoca si realizzano quanto il bene agevolato:
è ceduto a terzi;
è dismesso;
è destinato a finalità estranee all’esercizio o al consumo personale o familiare dell’imprenditore, nonché quando è conferito, donato o assegnato ai soci;
in caso di leasing non è riscattato entro i limiti temporali indicati dal comma 3 (prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento);
acquistato e successivamente oggetto di operazione di lease-back, non è successivamente riscattato entro il termine di cui al comma 3;
è acquistato mediante contratto di riserva della proprietà risolto per inadempimento del compratore (art 1526 cod.civ.).

NON COSTITUISCONO CAUSE DI REVOCA
il furto del bene, comprovato dalla denuncia alle competenti autorità;
il trasferimento del bene nell’ipotesi di trasferimento azienda in caso di donazione ovvero di successione mortis causa;
il trasferimento del bene nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato l’investimento, purchè ciò non comporti l’uscita del bene dal regime d’impresa;
il trasferimento del bene nell’ambito di operazioni straordinarie di cessioni o conferimenti d’azienda, sempre che il bene oggetto dell’investimento agevolato permanga nell’attività produttiva.

Lo studio rimane a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

E’ gradita l’occasione per porgere

Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna
Studio in Milano Via Carlo Farini n. 63 - Tel. 0039.02.69900389 Fax 0039 02 6070006
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mercoledì 7 ottobre 2009


OGGETTO: MORATORIA SUI DEBITI DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE

La presente Circolare per informare gli Spettabili Lettori sull’evolversi dell’importante iniziativa presa il 3 agosto 2009, tra l’ABI e le altre rappresentanze dell’Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, alla presenza del Ministro Giulio Tremonti.

Il c.d. “Avviso Comune” è stato siglato in attuazione dell’art.5 comma 3-quater del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 (c.d. Manovra Estiva 2009).

Va preliminarmente ricordato, che la moratoria non è automatica ed occorre la valutazione della banca, che deve comunque in caso di esito negativo, fornire esplicito e motivato rifiuto.

COSA PREVEDE LA MORATORIA

- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;

- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing “immobiliare”;

- la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing “mobiliare”;

- l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine (≤ 18 mesi) per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;

- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese dipiccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.

IMPRESE AMMISSIBILI

Le piccole e medie imprese:

· Che dichiarano di conoscere quanto previsto dall’Avviso comune del 3.08.2009;
· con un numero di dipendenti tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
· con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee (quest’ultimo - requisito non essenziale);
- che dichiarano di non avere rate scadute (per mutui e leasing - non pagate o pagate solo parzialmente) ad non più di 180 giorni;
· che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalle banche “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione delle sopradette sospensioni, non hanno posizione classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
· che dichiarino di non usufruire, in relazione alle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell’avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo conto interessi o in conto capitale;
· che dichiarino per le operazioni di anticipazione, che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza, sono certi ed esigibili;
· che non abbiano, alla data di presentazione della richiesta, procedure esecutive in corso.

COSA SI DEVE FARE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE

Le imprese interessate dovranno compilare il modulo “Accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese”, disponibile dal 30 settembre scorso sul sito dell’ABI.

Tale modulistica permette di superare i casi segnalati di istituti di credito che “personalizzavano” la richiesta con clausole e condizioni aggiuntive, non richieste dalla norma.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le imprese interessate potranno presentare la domanda alla propria banca (se aderente) entro il 30 giugno 2010.

ELENCO BANCHE ADERENTI

E’ giornalmente consultabile sul sito dell’ABI.

TEMPISTICHE ED EVENTUALE RICORSO

Lo stesso modulo di domanda, prevede che il richiedente PRENDE ATTO che di norma servono 30 giorni lavorativi, dalla presentazione della stessa, per intendersi accolta, salvo esplicito e motivato rifiuto, se l’impresa risulta essere ancora “in bonis” e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda.

L’impresa a cui non venisse dato esito tempestivo, con negativa valutazione, potrà, comunque presentare ricorso agli organi prefettizi attivati dal governo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti.

Rag. Mario Stefano Ogna

venerdì 31 luglio 2009

SLITTAMENTO SCADENZE F24 AGOSTO 2009


Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile


Milano, 30 luglio 2009

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA SLITTAMENTO TERMINI PAGAMENTO F24 AGOSTO 2009

La presente Circolare per informare i nostri Spett.li lettori, sul sospirato reinvio dei termini di pagamento F24 in scadenza il 16 agosto, che come ogni anno puntualmente viene deliberato negli ultimi giorni del mese precedente o peggio ancora a mese di agosto iniziato (è probabile che una norma definitiva sia chiedere troppo al nostro "stressato" legislatore).

Apprendiamo da uno dei siti dell'Agenzia delle Entrate che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga al 20 agosto p.v. gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza a partire dal 1° dello stesso mese.

Nessuna proroga, invece, per quei versamenti derivanti da Unico 09 con studi di settore per i quali una precedente norma ha dettato come termine ultimo, il 5 agosto 2009, previa applicazione di una maggiorazione pari allo 0.40%, a titolo di interesse corrispettivo. Per questi specifici adempimenti fiscali, infatti, rimangono invariati i termini fissati dal Dpcm del 4 giugno 2009, per effetto del quale nessuna maggiorazione è dovuta se i versamenti sono effettuati entro il 6 luglio, mentre è previsto il citato incremento dello 0,40% per quelli corrisposti dal 7 luglio al 5 agosto.



E' gradita l'occasione per porgere

Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna


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lunedì 13 luglio 2009

NUOVA NORMATIVA SPESE ALBERGHI E RISTORANTI


Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile


CIRCOLARE NR. 2/2009 13 LUGLIO 2009



OGGETTO: SPESE ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - NUOVA NORMATIVA FISCALE



Numerose sono le richieste che in questo periodo provengono dalle aziende di riesaminare in breve la nuova normativa inerente i limiti di deducibilità per le spese somministrazioni alimenti e bevande.
Crediamo di fare cosa utile per i nostri lettori, nel pubblicare questo breve sunto.



P R E M E S S A




La c.d. "manovra d’estate 2008" ha modificato il regime fiscale della deducibilità spese vitto ed alloggio.
Le novità riguardano sia l’IVA che le imposte dirette, con una innegabile complicazione:
Le novità iva decorrono dal 1 settembre 2008;
Le novità ai fini delle imposte dirette decorrono a partire dal 1.1.2009 con però interessamento del conteggio acconti imposta 2009.
L’argomento di evidente interesse generale, ha portato l’Agenzia delle Entrate ha fornire spiegazioni operative con la Circolare 53E del 5 settembre 2008 e la Circolare 6E del 3 marzo 2009.



C O M M E N T O
 
IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL’IVA



In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (imprese e lavoratori autonomi) dal 1 settembre 2008 possono detrarre integralmente l’IVA relativa a:
* prestazioni alberghiere;
* somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);
a condizione che tali spese risultino inerenti con l’attività esercitata.




Nell’ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio (es dipendente in trasferta) ai fini della detrazione iva è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di detto soggetto.
In sostanza la fattura deve essere intestata sia alla società committente, che al dipendente in trasferta (Sig. XYZ) o comunque, quest’ultimo in una nota allegata alla stessa.



Non rientrano in queste limitazioni i servizi mensa dipendenti ed i relativi servizi sostitutivi.



DIRITTO ALLA DETRAZIONE



La circolare 6/2009 introduce un principio innovativo, per taluni versi non condivisibile (vedi Circolare 9 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), che potrebbe aprire la stessa tendenza per altri scenari (es carte carburanti ecc.)
In sostanza, il committente o il dipendente in trasferta deve, al momento del pagamento richiedere la fattura, nella quale viene esposta la fattura.
Se la stessa per motivi organizzativi, non viene registrata, non viene richiesta (es con la ricevuta fiscale), ad avviso dell’Agenzia Entrate la relativa parte che inevitabilmente confluirebbe a costo diverrebbe indetraibile.
E’ opportuno porre molta attenzione a questo aspetto poiché l’opera di estrapolazione di detti valori a posteriori, potrebbe risultare molto onerosa in termini di tempo/costi (atteso che sia condivisibile questa presa di posizione ministeriale).



Spese Vitto ed alloggio inquadrabili come spese di rappresentanza



Le spese vitto ed alloggio che abbiano i requisiti della spesa di rappresentanza, non rientrano in questa normativa, per cui la relativa iva continuerà ad essere considerata indetraibile.



LA DEDUCIBILITÀ AI FINI IMPOSTE DIRETTE (IRES – IRPEF)



La nuova normativa colpisce indistintamente imprenditori, imprese, società e lavoratori autonomi.



E’ stata prevista la parziale deducibilità delle spese vitto ed alloggio nella misura del 75% del loro ammontare, con alcune eccezioni di seguito riportate.



Le nuove regole di deducibilità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, quindi, dal 2009) ed interessano per espressa previsione legislativa i conteggi degli acconti d’imposta 2009.



REDDITO D’IMPRESA



Non rientrano nella nuova disciplina, e quindi non subiscono limitazioni alla deducibilità del 75% le spese vitto ed alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori (quindi anche gli amministratori della società, al di fuori del comune in cui ha sede la società.



Le spese sostenute all’interno del territorio Comunale da detti soggetti, subiscono la limitazione alla deduzione del 75%.



ATTENZIONE Relativamente alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale, escluse dalla nuova limitazione, continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità con i limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero 258,23 per le trasferte all’estero).




LAVORATORI AUTONOMI



Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75% e, comunque, per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.



C O N C L U S I O N I




Le novità introdotte in tema di spese vitto ed alloggio e spese di rappresentanza non possono che procedere di pari passo, nell’analisi che un contabile deve effettuare prima di iniziare la contabilizzazione.



Questo fatto comporta a mio avviso una corretta informazione al personale Commerciale ed una adeguata collaborazione dello stesso nella stesura di ordinate e chiare note spese.



Dal canto suo l’ufficio contabile dovrà predisporre appositi conti del piano dei conti, utili ad individuare immediatamente le relative fattispecie.



A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo



Cordiali saluti
Rag. Mario Stefano Ogna

 
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mercoledì 8 luglio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA 1/09 MANOVRA ESTATE - COMPENSAZIONI














Studio Rag. Mario Stefano Ogna
Rag. Mario Stefano Ogna, commercialista e revisore contabile
Dott. Luigi A. Ogna, revisore contabile

Milano, 3 luglio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 35/2009 - MANOVRA ESTATE 2009 - COMPENSAZIONI IVA SUPERIORI AI 10.000 EURO.

La presente Circolare per informare i nostri gentili lettori, su una delle più importanti novità introdotte dalla c.d. "manovra d'estate 2009", in tema di utilizzo crediti iva in compensazione.

P R E M E S S A

La fretta non è mai una buona consigliera.

Farlo su tematiche fiscali è ancora peggio, soprattutto in periodi in cui gli addetti ai lavori ed i contribuenti sono pesantemente coinvolti nelle tematiche dichiarative.

La manovra d'estate 2009 ne è l'ennesima prova (non fossero bastate quelle precedenti - vedi licenze taxi, aumento aliquote cioccolato ecc, norme introdotte e ben presto rimangiate).

Oggetto del primo "equivoco" è la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell’ 1 luglio 2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

Come precisato dall'allegato Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 comparso sul sito oggi 3 luglio 2009, le nuove procedure avranno effetto a partire dal 1 gennaio 2010, nulla varia quindi per le compensazioni effettuate fino al 31.12.2009.

C O M M E N T O

In breve, la nuova disposizione prevede che il credito iva annuale per importi superiori a 10.000 euro possa essere utilizzato in compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva.

In pratica bisogna aspettare l'invio della dichiarazione Iva annuale, per esempio prendendo la scadenza delle dichiarazioni iva 2008, si potranno effettuare compensazioni dal 16 ottobre (è probabile che venga consentito l'invio della dichiarazione iva prima con un cambio di calendario per l'anno imposta 2009) e procurarsi il necessario visto di conformità (di un commercialista, eventualmente per chi ha il controllo contabile di un revisore o sindaco-revisore)

E' chiaro che questa disposizione, seppur giustificata dal dover combattere ipotesi fraudolente, penalizza nuovamente in generale tutti i contribuenti, con eccessive burocratizzazioni, che non sono altro che la dimostrazione di una incapacità delle autorità competenti di stanare i veri soggetti evasori.

Le procedure da attuare non sono di immediata applicabilità, ragione per cui è da apprezzarsi lo slittamento al 1.1.2010.

E ‘ gradita l'occasione per porgere Cordiali saluti

Rag. Mario Stefano Ogna

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